Il 26/09/2020 è entrato in vigore il d.lgs. 116/2020, che ha modificato direttamente la parte del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi.
Indichiamo di seguito le principali novità introdotte dal provvedimento, precisando che si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti e dei decreti attuativi, e che ci preoccuperemo di informarvi sull’evolversi della situazione.
- La prima sostanziale trasformazione riguarda l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani quando essi siano “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”.
- Ora però i Comuni sono esonerati dall’onere di stabilire nuove possibili assimilazioni. Per questo motivo, salvo diverse indicazioni dei comuni di appartenenza, i rifiuti andrebbero tutti conferiti al di fuori del servizio pubblico, ma dimostrando di averli avviati allo smaltimento (registro e FIR) si dovrebbe vedere riconosciuta la riduzione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti della TARI Attenzione : Il Comune non opera la riduzione della tariffa in automatico, ma questa deve essere richiesta dal contribuente con un’apposita domanda da presentare secondo le tempistiche indicate dal comune ed allegando copie dei formulari FIR o altra documentazione richiesta
- Il deposito temporaneo dei rifiuti diventa “deposito temporaneo prima della raccolta”. Lo smaltimento avviene secondo una delle seguenti modalità: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite annuo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- Il Registro rifiuti diventa Registro cronologico di carico e scarico. “Cronologico” perché le annotazioni devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi per i produttori iniziali, a partire dalla produzione e dallo scarico del rifiuto, entro 10 giorni lavorativi per i trasportatori ed intermediari, a partire dalla consegna a destinazione, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento per i destinatari.
- Formulario di identificazione: i nuovi moduli sono in attesa di decreto attuativo. Il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia (che entro 3 mesi deve ritornare al produttore) può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda successivamente all’invio dello stesso al produttore.
- I tempi per la conservazione dei FIR e dei Registri cronologici di carico e scarico passano da 5 a 3 anni.
Questo significa che si possono distruggere registri e relativi FIR la cui ultima registrazione abbia più di tre anni, fermo restando che la norma non è retroattiva e quindi vale per i registri che si inizino dopo la sua entrata in vigore.
- La microraccolta va svolta nel termine massimo di 48 ore. Le tempistiche per soste tecniche e trasbordi passano da 48 a 72 ore.
- Un decreto successivo stabilirà il funzionamento e l’operatività del Registro elettronico nazionale (REN).