sanzioni per ritardata presentazione del MUD

Quali sono i costi per la presentazione del MUD?

Si pagano i diritti di segreteria:

  • Euro 10,00 per ogni dichiarazione MUD presentata per via telematica, da pagare con il sistema Telemaco Pay, con carta di credito o con il sistema PagoPa, direttamente all’interno della procedura telematica di invio della dichiarazione MUD;
  • Euro 15,00 per ogni dichiarazione MUD semplificata presentata via PEC in formato digitale, da versare sul conto corrente postale della propria Camera di Commercio. Allegare alla PEC la scansione dell’attestazione del versamento dei diritti di segreteria e copia del documento di identità del dichiarante.
    Nella causale del pagamento indicare “Diritti di segreteria MUD 2020”.

Cos’è il nuovo sistema PagoPa?

Scegliendo PagoPa si viene indirizzati alla pagina del pagamento definita dal portale PagoPA (rete di istituti bancari aderenti a tale sistema). Da questo portale si può scegliere di pagare con carta di credito, con bonifico o con bollettino postale online. È obbligatorio indicare il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento e un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la quietanza del pagamento.

Sanzioni

Comunicazione Rifiuti: sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata presentazione, così come descritto nell’art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010:

– la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi, quindi 29/08/2020), comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00.
– la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso: per mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va Gli enti che applicano le sanzioni dipendono dalla località di residenza. (D.Lgs. 209/2003, art. 13, comma 7).

Comunicazione RAEE: per mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va Gli enti che applicano le sanzioni dipendono dalla località di residenza. (D.Lgs. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H).

Gli enti che applicano le sanzioni dipendono dalla località di residenza.

Riferimenti normativi:

Art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, per cui sono puniti:  “1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro;se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.